Art. 8.
     Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
    1.  L'osservanza  delle norme della presente legge e del relativo
regolamento   d'esecuzione   e'   demandata   a   tutti   coloro  che
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  rivestono  la  qualifica di
agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
    2.  Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione
delle  sanzioni  si applicano le disposizioni dalla legge provinciale
7 gennalo 1977, n. 9, e successive modifiche.