Art. 8. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. L'osservanza delle norme della presente legge e del relativo regolamento d'esecuzione e' demandata a tutti coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni rivestono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dalla legge provinciale 7 gennalo 1977, n. 9, e successive modifiche.