Art. 9.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige ed entrera' in vigore il 1° gennalo
2005.  Nelle  aree dei locali di cui all'Art. 1, comma 1, nelle quali
non  vengono  somministrati  pasti  e  in quelli in cui l'area per la
somministrazione  di  pasti  non e' separata, mediante pareti a tutta
altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall'area in cui non
vengono  somministrati pasti, le disposizioni della presente legge si
applicano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.

      Bolzano, 25 novembre 2004

                               SAURER