Art. 9. Entrata in vigore 1. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrera' in vigore il 1° gennalo 2005. Nelle aree dei locali di cui all'Art. 1, comma 1, nelle quali non vengono somministrati pasti e in quelli in cui l'area per la somministrazione di pasti non e' separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall'area in cui non vengono somministrati pasti, le disposizioni della presente legge si applicano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 25 novembre 2004 SAURER