«Regolamento  recante  procedure  e  criteri per il funzionamento del
comitato  di  saggi  e  delle  commissioni  disciplinari  nonche' per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'Art.
    25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 25, comma 11,
della  legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio
dell'attivita'  venatoria  nella Regione Friuli-Venezia Giulia), come
sostituito  dall'Art.  6,  comma 33, della legge regionale n. 1/2004,
disciplina le procedure e i criteri per il funzionamento del comitato
di  saggi  e delle commissioni disciplinari nonche' per l'irrogazione
delle  sanzioni  disciplinari di cui all'Art. 38 della medesima legge
regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione

    1.  Gli  organi  disciplinari  di  cui  al  presente  regolamento
irrogano, secondo la loro specifica competenza, sanzioni disciplinari
conseguenti  a  violazioni  di  disposizioni  normative  nazionali  e
regionali  in materia venatoria, di disposizioni contenute in statuti
e  regolamenti  di  gestione  faunistica  e fruizione venatoria delle
riserve  di  caccia,  nonche' di prescrizioni degli enti ed organismi
preposti  al  settore,  commesse  da  cacciatori sul territorio della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
    2.  Ai  fini  del presente regolamento sono cacciatori coloro che
risultino  compresi  in una delle tipologie di fruizione venatoria di
cui  all'Art.  28  della  legge  regionale 31 dicembre 1999, n. 30, o
risultino  comunque  in possesso del tesserino regionale di caccia di
cui  all'Art.  12,  comma  12,  della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
rilasciato dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia o
da altra amministrazione regionale o provinciale italiana.
    3.  Le  norme  del presente regolamento concernenti le riserve di
caccia e i loro direttori si applicano, per quanto compatibili, anche
alle   riserve   di   caccia  private  e  consorziali,  alle  aziende
faunistico-venatorie,  alle  aziende  agri-turistico-venatorie e alle
zone cinofile, nonche' ai rispettivi legali rappresentanti e gestori.

                               Capo II

        Criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

                               Art. 3.
                            C r i t e r i

    1.  Il  cacciatore  che  contravviene  alle  disposizioni  di cui
all'Art.  2,  comma  1, e' soggetto, in relazione alla gravita' della
violazione,  all'applicazione  delle  sanzioni  disciplinari previste
dall'Art.  38  della  legge  regionale 31 dicembre 1999, n. 30, oltre
alle  eventuali  sanzioni  specificamente  previste  per  il  tipo di
illecito commesso.
    2.  Si considerano di lieve entita' le violazioni regolamentari o
statutarie  che  non  integrino  fattispecie  punite penalmente o con
sanzione  amministrativa  ed i cui effetti non pregiudichino l'azione
di tutela e gestione della fauna.
    3.  Nella  determinazione della sanzione disciplinare da irrogare
si  ha riguardo alla gravita' della violazione, alle sue implicazioni
sotto  il  profilo  faunistico  e  ambientale,  all'opera  svolta dal
trasgressore  per  l'eliminazione  o  attenuazione delle conseguenze,
nonche' alla personalita' del trasgressore.

                               Art. 4.
                    Reiterazione delle violazioni

    1.  E'  responsabile  della  reiterazione  di  una  violazione il
cacciatore  che,  nei  cinque anni successivi alla commissione di una
violazione,   accertata  con  provvedimento  esecutivo,  ne  commette
un'altra della stessa indole.

                              Capo III

                         Organi disciplinari

                               Art. 5.
                          Comitato di saggi

    1.  Il  comitato  di saggi e' eletto dall'assemblea del distretto
venatorio,  fra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal
presidente  del distretto a seguito dell'elezione dei nuovi direttori
di  riserva ovvero entro trenta giorni dalla seduta medesima. In sede
di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,  l'assemblea del
distretto  venatorio  che  non  vi  abbia  gia'  provveduto elegge il
comitato di saggi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento medesimo.
    2. Assume la carica di presidente del comitato di saggi colui che
tra  i  membri  effettivi  eletti abbia ottenuto il maggior numero di
voti  ovvero  colui che, in caso di parita' di voti, sia piu' anziano
di eta'.
    3.  Il  comitato  di  saggi  e' competente a irrogare la sanzione
disciplinare  della  censura  scritta nei casi di violazioni di lieve
entita'  di  disposizioni regolamentari o statutarie della riserva di
caccia.
    4.  Coloro  che,  per  qualsiasi  ragione,  cessino  di far parte
dell'assemblea  del  distretto  venatorio  decadono  dalla  carica di
membri del comitato di saggi.
    5.  Ai membri del comitato di saggi si applica la disposizione di
cui  all'Art.  25,  comma  8,  secondo periodo, della legge regionale
31 dicembre 1999, n. 30.

                               Art. 6.
               Commissione disciplinare di primo grado

    1.  La commissione disciplinare di primo grado e' composta da tre
membri effettivi ed un supplente.
    2.  La  commissione  disciplinare di primo grado e' competente ad
irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'Art. 38, legge regionale
31 dicembre  1999, n. 30, che non siano di competenza del comitato di
saggi.
    3.  Fermo  restando  quanto disposto dall'Art. 25, comma 8, della
legge  regionale 31 dicembre 1999, n. 30, l'amministrazione regionale
provvede al rinnovo delle nomine prima della scadenza del mandato dei
componenti  in  carica.  Qualora  il  rinnovo  delle  nomine  non sia
tempestivo,  i  membri  della commissione disciplinare di primo grado
restano  in  carica  non  oltre quarantacinque giorni la scadenza del
quinquennio.

                               Art. 7.
                   Commissione regionale d'appello

    1.  La commissione regionale d'appello ha sede presso il servizio
dell'amministrazione  regionale competente in materia di tutela della
fauna.  Essa  giudica in secondo grado dei provvedimenti disciplinari
adottati dalla commissione disciplinare di primo grado.

                               Capo IV

                      Procedimento disciplinare

                               Art. 8.
                             Banca dati

    1.  Il  servizio  presso  il  quale sono istituite le commissioni
disciplinari cura la raccolta e la registrazione dei dati relativi ai
soggetti  sanzionati  ai  sensi  del  presente  regolamento  e  delle
sanzioni  irrogate,  nel  rispetto  delle norme dettate in materia di
dati personali.
    2.  Nel  trattamento  dei  dati  personali svolto per le funzioni
istituzionali  di  cui al presente regolamento e alla legge regionale
31 dicembre  1999,  n.  30 si osservano le disposizioni in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

                               Art. 9.
                            Segnalazioni

    1.  Le  segnalazioni  relative alle violazioni di cui all'Art. 2,
comma 1,     sono     trasmesse    al    direttore    del    servizio
dell'amministrazione  regionale competente in materia di tutela della
fauna entro sessanta giorni dall'accertamento dei fatti.
    2.  La  comunicazione effettuata dagli organi di vigilanza di cui
all'Art.  27  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 avviene mediante
trasmissione  di  copia  del  processo  verbale  di  accertamento nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della  sua notificazione al
trasgressore,   nel  caso  di  violazioni  comportanti  una  sanzione
amministrativa,  ovvero  mediante  trasmissione  di una comunicazione
scritta nel caso di altre violazioni.
    3.  Le  segnalazioni  devono  pervenire al direttore del servizio
regionale  competente  in  materia  di  tutela  della  fauna entro il
termine  di  cui  al comma 2, a pena di improcedibilita'. Esse devono
contenere  gli  elementi  necessari  alla ricostruzione dei fatti per
consentire la determinazione della sanzione ai sensi dell'Art. 3.
    4. Il direttore del servizio che riceve la segnalazione, valutata
la  gravita'  della  violazione  ai  fini  dell'eventuale sospensione
immediata  dalla  caccia  di  cui  all'Art.  25, comma 3, della legge
regionale  31 dicembre  1999, n. 30, trasmette senza ritardo gli atti
all'organo disciplinare competente.

                              Art. 10.
       Procedimento disciplinare dinnanzi al comitato di saggi

    1.  Il  presidente del comitato di saggi comunica all'interessato
l'avvio  del  procedimento  disciplinare  e la violazione contestata,
assegnandogli  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni e non
superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti utili
alla definizione del procedimento.
    2.  Il  comitato  di  saggi  decide  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento degli atti trasmessi ai sensi dell'Art. 9, comma 4.
    3.  Il  provvedimento  del  comitato di saggi e' comunicato senza
ritardo  al  cacciatore  interessato a mezzo lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento ed e' contestualmente comunicato al direttore
della   riserva  di  caccia  di  assegnazione  e  all'amministrazione
regionale.

                              Art. 11.
Procedimento  disciplinare  dinnanzi alla commissione disciplinare di
                             primo grado

    1.   Qualora   la   violazione   segnalata  esuli  dal  campo  di
applicazione   del   presente  regolamento,  la  commissione  dispone
l'archiviazione della segnalazione.
    2.  Nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1,  e con
l'eccezione  di  quanto  previsto  dall'Art.  12, il presidente della
commissione  disciplinare  di  primo  grado  comunica  al cacciatore,
mediante   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,  l'avvio  del
procedimento disciplinare per l'infrazione contestata.
    3.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  contiene  le
seguenti indicazioni:
      a) la violazione contestata;
      b) l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni
e non superiore a trenta per presentare memorie difensive e documenti
utili alla definizione del procedimento.
    4.  In  pendenza  del  termine  di cui al comma 3, lettera b), il
termine per la conclusione del procedimento e' sospeso.
    5.  La  commissione  svolge  le  attivita'  istruttorie  ritenute
necessarie ai fini della decisione.
    6.  Fatto  salvo quanto previsto dall'Art. 27, commi 2 e 3, della
legge   regionale  4 giugno  2004,  n.  18  (Riordinamento  normativo
dell'anno   2004   per   il  settore  delle  attivita'  economiche  e
produttive)  e  dall'Art.  12,  comma  5, la commissione disciplinare
decide  nel  termine  di  centocinquanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'Art. 9, comma 4.
    7.  Il  provvedimento e' comunicato senza ritardo all'interessato
mediante  raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite del
personale  addetto  alla  vigilanza  venatoria.  Il  provvedimento e'
altresi'   comunicato   al  direttore  della  riserva  di  caccia  di
assegnazione ed all'amministrazione regionale.
    8.  La  sanzione  disciplinare  e'  annotata  senza  ritardo  sul
tesserino  regionale  di  caccia  dell'interessato.  L'annotazione  a
carico  del  cacciatore  assegnato  e'  eseguita  dal direttore della
riserva di caccia, ovvero a cura dell'amministrazione regionale negli
altri casi. Puo' essere eseguita anche dal personale incaricato della
comunicazione.
    9.  Qualora  l'efficacia della sanzione disciplinare si protragga
anche nell'annata venatoria successiva, il provvedimento disciplinare
e'  annotato sul nuovo tesserino regionale di caccia, contestualmente
al rilascio.
    10.  Il  procedimento  disciplinare e' indipendente da ogni altro
procedimento  eventualmente in corso avanti alle competenti autorita'
amministrativa  o  giudiziaria per violazioni specificamente previste
da disposizioni normative.

                              Art. 12.
          Sospensione immediata dall'esercizio della caccia

    1. Nei casi di violazioni particolarmente gravi, il direttore del
servizio  dell'amministrazione  regionale  competente  in  materia di
tutela  della  fauna  ha  facolta'  di  sospendere  immediatamente il
cacciatore dall'esercizio della caccia.
    2.  Il  provvedimento  di  sospensione e' adottato entro quindici
giorni dal ricevimento della relativa segnalazione.
    3. Il provvedimento di sospensione e' definitivo ed e' comunicato
senza  ritardo  all'interessato  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  o  per il tramite del personale addetto alla
vigilanza venatoria e deve essere annotato sul tesserino regionale di
caccia   dell'interessato.  L'annotazione  a  carico  del  cacciatore
assegnato e' eseguita dal direttore della riserva di caccia, ovvero a
cura  dell'amministrazione  regionale  negli  altri casi. Puo' essere
eseguita anche dal personale incaricato della comunicazione.
    4.  La  comunicazione  della  sospensione  immediata  costituisce
comunicazione  di  avvio  del procedimento disciplinare e contiene le
indicazioni di cui all'Art. 11, comma 3.
    5. Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, il fascicolo
e'  trasmesso  senza  ritardo  alla commissione disciplinare di primo
grado,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni dal provvedimento
medesimo.

                              Art. 13.
                         Giudizio d'appello

    1.  Il  cacciatore  sanzionato  puo'  ricorrere  alla commissione
regionale  d'appello  avverso  il  provvedimento  disciplinare emesso
dalla commissione disciplinare di primo grado, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
    2.  Nell'atto  di  appello,  cui  deve  essere allegata copia del
provvedimento  impugnato,  sono  indicati  sommariamente  i fatti e i
motivi dell'impugnazione.
    3.  La  commissione  regionale  d'appello decide sulla base degli
atti.
    4.   La   commissione  regionale  d'appello  pronuncia  decisione
definitiva entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.
    5.  Il  provvedimento  e'  comunicato senza ritardo al cacciatore
interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso
e'  altresi'  comunicato  al  direttore  della  riserva  di caccia di
assegnazione e all'amministrazione regionale.

                              Art. 14.
       Funzioni del segretario delle commissioni disciplinari

    1. Il segretario delle commissioni disciplinari di cui all'Art. 6
e 7 cura i seguenti adempimenti:
      a)   riceve  la  corrispondenza  indirizzata  alla  commissione
disciplinare e provvede alla regolare tenuta degli atti;
      b) cura le comunicazioni all'interessato e agli altri soggetti,
previste dal presente regolamento;
      c) redige processo verbale delle sedute;
      d)   cura   la   stesura  definitiva  dei  provvedimenti  della
commissione disciplinare.
    2.  Il segretario e' alle dipendenze funzionali della commissione
disciplinare.
    3.  In  caso di assenza o impedimento del segretario, le relative
funzioni   sono  svolte  da  uno  dei  componenti  della  commissione
disciplinare, designato dal presidente.

                               Art 15.

  Impugnativa di disposizioni regolamentari delle riserve di caccia

    1.  Il  cacciatore  che  ritenga  pregiudizievoli  dell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  all'interno  della  riserva  di caccia di
assegnazione, disposizioni regolamentari adottate dal direttore della
riserva  di  caccia  ai sensi dell'Art. 7, comma 3, lettera b), della
legge   regionale   31 dicembre   1999,  n.  30,  puo'  impugnare  le
disposizioni medesime dinanzi al comitato di saggi.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, il direttore della riserva di
caccia  e'  tenuto  a consegnare immediatamente copia dei regolamenti
adottati ai cacciatori assegnati che ne facciano richiesta.
    3.  L'impugnazione  deve essere proposta al comitato di saggi, in
forma scritta, entro dieci giorni dalla data in cui l'assemblea della
riserva   di  caccia  si  e'  espressa  in  merito  all'adozione  del
regolamento, e comunque prima della ratifica dello stesso.
    4.  In  attesa della pronuncia sull'impugnazione, la procedura di
ratifica  del  regolamento ai sensi dell'Art. 7, comma 5, della legge
regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e' sospesa.
    5.  Ai  fini  della  decisione  sull'impugnazione, il comitato di
saggi  ha  facolta'  di  sentire coloro le cui dichiarazioni appaiano
rilevanti.
    6.    Il   comitato   di   saggi,   in   caso   di   accoglimento
dell'impugnazione  proposta,  indica le modifiche che ritiene debbano
essere apportate al regolamento.
    7.   La   decisione   del   comitato   di   saggi  e'  comunicata
immediatamente  al  distretto venatorio il quale, in sede di ratifica
del  regolamento,  invita  la  riserva  di  caccia  ad  apportare  le
modifiche indicate.

                              Art. 16.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy