Art. 2.
              Piano paesaggistico regionale - procedure
    1.  Per  le  procedure  di  redazione  della proposta, adozione e
approvazione  del PPR si applicano le disposizioni di cui all'Art. 11
della  legge  regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la
tutela del territorio regionale), cosi' modificato:
    «Art.  11  (Piano  Paesaggistico  regionale - Procedure). - 1. La
proposta  di  PPR  e'  pubblicata, per un periodo di sessanta giorni,
all'albo  di  tutti  i  comuni  interessati. Al fine di assicurare la
concertazione  istituzionale  e la partecipazione di tutti i soggetti
interessati  e  delle  associazioni  costituite  per  la tutela degli
interessi  diffusi,  individuate  ai sensi dell'Art. 13 della legge 8
luglio  1986,  n.  349, il presidente della Regione, entro i sessanta
giorni di pubblicazione presso i comuni svolge l'istruttoria pubblica
ai  sensi  dell'Art.  18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40,
nella quale illustra la proposta di Piano.
    2.  Entro  trenta  giorni,  decorrenti  dall'ultimo  di deposito,
chiunque puo' presentare osservazioni indirizzate al Presidente della
Regione.
    3.   Trascorso  tale  termine  la  giunta  regionale  esamina  le
osservazioni   e,   sentito   il   comitato   tecnico  regionale  per
l'urbanistica,   delibera  l'adozione  del  PPR  e  lo  trasmette  al
consiglio  regionale  nonche'  ai  comuni  interessati  ai fini della
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
    4. La commissione consiliare competente in materia di urbanistica
esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene
trasmesso alla giunta regionale.
    5.  Acquisito  tale  parere,  la  giunta regionale approva in via
definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.».
    2.  Per  la  redazione  della  proposta  di  Piano possono essere
utilizzati  anche  gli elaborati dei piani urbanistici provinciali di
cui  all'art. 16 della legge regionale n. 45 del 1989, gia' approvati
o in corso di approvazione.
    3.   Dopo   l'approvazione   del   PPR   la  giunta  provvede  al
coordinamento   ed   alla  verifica  di  coerenza  degli  atti  della
programmazione e della pianificazione regionale con il Piano stesso.
    4.  Al  fine  di  conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la
giunta  provvede  al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e
della qualita' del paesaggio.
    5.  Al  fine  di  promuovere  una  piu'  incisiva  adeguatezza ed
omogeneita'  della  strumentazione  urbanistica  a  tutti  i livelli,
l'amministrazione  regionale procede ad un sistematico monitoraggio e
comparazione  dell'attivita'  di pianificazione urbanistica, generale
ed   attuativa,  mediante  l'attivazione  di  un  osservatorio  della
pianificazione urbanistica e qualita' del paesaggio in collaborazione
con  le  universita'  e  con  gli  ordini  ed i collegi professionali
interessati.
    6.  I  comuni,  in adeguamento alle disposizioni e previsioni del
PPR,  approvano,  entro  dodici  mesi  dalla  sua  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  sarda  e  comunque  a  partire
dall'effettiva  erogazione  delle risorse finanziarie, i propri piani
urbanistici  comunali.  A  tal  fine,  in  sede  di  specifica  norma
finanziaria,  sono  previste  adeguate  risorse per il sostegno delle
fasi   di  approvazione  ed  adeguamento  alla  nuova  pianificazione
paesaggistica regionale da parte dei comuni.
    7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente  della  Regione  espone  al  consiglio  regionale,  che si
pronuncia  nel  merito,  le  linee guida caratterizzanti il lavoro di
predisposizione del PPR.