Art. 2. Piano paesaggistico regionale - procedure 1. Per le procedure di redazione della proposta, adozione e approvazione del PPR si applicano le disposizioni di cui all'Art. 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), cosi' modificato: «Art. 11 (Piano Paesaggistico regionale - Procedure). - 1. La proposta di PPR e' pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'Art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i comuni svolge l'istruttoria pubblica ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano. 2. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione. 3. Trascorso tale termine la giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico regionale per l'urbanistica, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al consiglio regionale nonche' ai comuni interessati ai fini della pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni. 4. La commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla giunta regionale. 5. Acquisito tale parere, la giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.». 2. Per la redazione della proposta di Piano possono essere utilizzati anche gli elaborati dei piani urbanistici provinciali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 45 del 1989, gia' approvati o in corso di approvazione. 3. Dopo l'approvazione del PPR la giunta provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con il Piano stesso. 4. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la giunta provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualita' del paesaggio. 5. Al fine di promuovere una piu' incisiva adeguatezza ed omogeneita' della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attivita' di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un osservatorio della pianificazione urbanistica e qualita' del paesaggio in collaborazione con le universita' e con gli ordini ed i collegi professionali interessati. 6. I comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni. 7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione espone al consiglio regionale, che si pronuncia nel merito, le linee guida caratterizzanti il lavoro di predisposizione del PPR.