Art. 3.
                       Misure di salvaguardia
    1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 10-bis della legge
regionale   n.   45   del   1989,  fino  all'approvazione  del  Piano
paesaggistico  regionale  e  comunque  per un periodo non superiore a
diciotto  mesi,  i  seguenti  ambiti  territoriali  sono sottoposti a
misure  di  salvaguardia  comportanti  il divieto di realizzare nuove
opere  soggette  a  concessione  ed  autorizzazione edilizia, nonche'
quello   di  approvare,  sottoscrivere  e  rinnovare  convenzioni  di
lottizzazione:
      a)  territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri
dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
      b)  territori  costieri compresi nella fascia entro i 500 metri
dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare,
per le isole minori;
      c) compendi sabbiosi e dunali.
    2.  Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei
comuni  dotati  di  piani  urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2
dell'Art.  8  ed  in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel piano
territoriale  paesistico  del  Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto
del presidente della giunta n. 272 del 3 agosto 1993).