Art. 3. Misure di salvaguardia 1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonche' quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione: a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare; b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori; c) compendi sabbiosi e dunali. 2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 8 ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel piano territoriale paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del presidente della giunta n. 272 del 3 agosto 1993).