Art. 4. Interventi ammissibili 1. Il divieto di cui all'Art. 3 della presente legge non si applica: a) agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il numero delle unita' immobiliari. E' altresi' consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entita', strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi; b) agli interventi direttamente funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali; c) alle opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica; d) alle opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonche' opere di sistemazione idrogeologica; e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e p) dell'Art. 13 della legge regionale n. 23 del 1985; f) alle opere pubbliche previste all'interno di piani di risanamento urbanistico di cui all'Art. 32 della legge regionale n. 23 del 1985; g) alle infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformita' ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall'amministrazione regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 2. Negli ambiti territoriali di cui all'Art. 3 e' consentita l'attivita' edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai comuni ai sensi dell'Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, purche' delimitate ed indicate come tali nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono, altresi', attuabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue alle zone B di completamento ed intercluse tra le stesse zone B ed altri piani attuativi in tutto o in parte gia' realizzati. Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della delibera della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purche' alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate ovvero sia stato realizzato il reticolo stradale, si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi e, limitatamente alle zone F, siano inoltre rispettati i parametri di cui all'Art. 6. E', pertanto, sospesa l'applicazione delle esclusioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell'Art. 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. Ai fini della realizzazione dei singoli interventi edilizi, l'acquisizione dei prescritti nulla osta ed il versamento dei relativi oneri concessori, alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, da' titolo al rilascio della concessione edilizia. 3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'assessorato della pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione e' consentita soltanto nelle radure naturali purche' gli interventi, oltre che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco non inferiore a cento metri.