Art. 4.
                       Interventi ammissibili
    1.  Il  divieto  di  cui  all'Art.  3 della presente legge non si
applica:
      a)   agli   interventi   edilizi   di  manutenzione  ordinaria,
straordinaria,   di   consolidamento   statico,   di  restauro  e  di
ristrutturazione  che  non  alterino  lo stato dei luoghi, il profilo
esteriore,  la  volumetria degli edifici, la destinazione d'uso ed il
numero   delle   unita'   immobiliari.   E'  altresi'  consentita  la
realizzazione   di  eventuali  volumi  tecnici  di  modesta  entita',
strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo
stato dei luoghi;
      b)  agli  interventi  direttamente  funzionali  alle  attivita'
agro-silvo-pastorali   che   non   prevedano   costruzioni   edilizie
residenziali;
      c)  alle  opere  di  forestazione,  di  taglio  e riconversione
colturale e di bonifica;
      d)  alle  opere di risanamento e consolidamento degli abitati e
delle   aree  interessate  da  fenomeni  franosi,  nonche'  opere  di
sistemazione idrogeologica;
      e) agli interventi di cui alle lettere b), d), f), g), l), m) e
p) dell'Art. 13 della legge regionale n. 23 del 1985;
      f)  alle  opere  pubbliche  previste  all'interno  di  piani di
risanamento  urbanistico  di cui all'Art. 32 della legge regionale n.
23 del 1985;
      g)  alle  infrastrutture  di  servizio  generale da realizzarsi
nelle   aree   di   sviluppo  industriale  in  conformita'  ai  piani
territoriali   adottati  dai  consorzi  di  sviluppo  industriale  ed
approvati dall'amministrazione regionale anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Negli  ambiti  territoriali  di  cui all'Art. 3 e' consentita
l'attivita'  edilizia  e  la  realizzazione  delle  relative opere di
urbanizzazione  nelle  zone omogenee A e B dei centri abitati e delle
frazioni  individuate  dai comuni ai sensi dell'Art. 9 della legge 24
dicembre  1954,  n.  1228,  purche'  delimitate ed indicate come tali
nella   cartografia   degli  strumenti  urbanistici  comunali.  Sono,
altresi',  attuabili  gli  interventi  edilizi ricadenti nelle zone C
immediatamente  contigue  alle  zone B di completamento ed intercluse
tra  le  stesse  zone  B ed altri piani attuativi in tutto o in parte
gia'  realizzati.  Nelle  restanti  zone omogenee C, D, F e G possono
essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici
attuativi  approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della
delibera  della  giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, purche'
alla  stessa  data  le  opere  di urbanizzazione siano legittimamente
avviate  ovvero  sia  stato  realizzato  il reticolo stradale, si sia
determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei
luoghi  e,  limitatamente  alle  zone  F,  siano inoltre rispettati i
parametri  di  cui  all'Art.  6. E', pertanto, sospesa l'applicazione
delle  esclusioni  di cui al comma 1, lettera a), e comma 2 dell'Art.
10-bis  della  legge  regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione
del  Piano  Paesaggistico  Regionale. Ai fini della realizzazione dei
singoli  interventi edilizi, l'acquisizione dei prescritti nulla osta
ed  il  versamento  dei  relativi  oneri  concessori,  alla  data  di
pubblicazione  della deliberazione della giunta regionale n. 33/1 del
10 agosto 2004, da' titolo al rilascio della concessione edilizia.
    3. Nelle aree boscate, individuate con circolare dell'assessorato
della  pubblica istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, l'edificazione
e'  consentita soltanto nelle radure naturali purche' gli interventi,
oltre  che previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, consentano
una  zona  di  rispetto  dal  limite  del bosco non inferiore a cento
metri.