Art. 9. Abrogazioni e sostituzioni 1. Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1989. 2. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989 ai piani territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al Piano paesaggistico regionale.