Art. 9.
                     Abrogazioni e sostituzioni
    1.  Sono  abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale
n. 45 del 1989.
    2.  I  riferimenti contenuti nella legge regionale n. 45 del 1989
ai  piani  territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al
Piano paesaggistico regionale.