Art. 10. Osservatorio regionale dell'associazionismo 1. E' istituito presso la giunta regionale l'osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti: a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo; b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria; c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo; d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale; e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all'Art. 9; f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato. 2. L'osservatorio, costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni ed e' composto: a) dal presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente; b) da tre membri designati dalla giunta regionale, fra esperti del settore; c) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale; d) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale; e) da un membro designato dal Forum regionale del terzo settore. 3. La giunta regionale disciplina le modalita' di elezione dei membri dell'osservatorio di cui alle lettere c) e d).