Art. 10.
             Osservatorio regionale dell'associazionismo
    1.   E'  istituito  presso  la  giunta  regionale  l'osservatorio
regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:
      a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo;
      b)  pubblicazione  di  un rapporto triennale sull'andamento del
fenomeno associativo in Umbria;
      c)  formulazione  di pareri e proposte agli organi regionali in
materia di associazionismo;
      d)  incentivazione  di iniziative di formazione e aggiornamento
degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
      e)  formulazione  di pareri sugli atti di programmazione di cui
all'Art. 9;
      f)   promozione   di   scambi  di  conoscenza  e  di  forme  di
collaborazione  fra  le  associazioni  di  promozione  sociale umbre,
quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato.
    2.  L'osservatorio,  costituito  con decreto del presidente della
giunta regionale, dura in carica tre anni ed e' composto:
      a)  dal  presidente  della  giunta regionale o suo delegato con
funzioni di presidente;
      b)  da tre membri designati dalla giunta regionale, fra esperti
del settore;
      c)  da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e
dai   circoli  affiliati  alle  associazioni  a  carattere  nazionale
iscritte al registro regionale;
      d)  da  quattro membri designati dalle associazioni a carattere
regionale e locale iscritte al registro regionale;
      e)  da  un  membro  designato  dal  Forum  regionale  del terzo
settore.
    3.  La  giunta  regionale disciplina le modalita' di elezione dei
membri dell'osservatorio di cui alle lettere c) e d).