Art. 12.
                      Formazione professionale
    1. La Regione e le province nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli  95,  96  e  97  della  legge  regionale 2 marzo 1999, n. 3,
assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione
professionale,  progetti  di  formazione degli operatori da impiegare
per le attivita' delle associazioni di promozione sociale.
    2.  La  realizzazione  degli  interventi  di cui al comma 1, puo'
essere  affidata  alle  stesse  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte  al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo
la normativa vigente in materia di formazione professionale.