Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
    1. Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni
di promozione sociale regionali e locali debbono:
      a)   essere   costituite   con   atto   scritto,  registrato  o
autenticato,  o  redatto  nella  forma  di  atto  pubblico in cui tra
l'altro deve essere indicata la sede legale;
      b)  svolgere  la  loro  attivita'  da almeno due anni a partire
dalla  loro  costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati
ad   associazioni  a  carattere  nazionale  presenti  sul  territorio
regionale, il termine e' ridotto ad un anno.
    2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1
debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:
      a) la denominazione;
      b) l'oggetto sociale;
      c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
      d)  l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i proventi
delle  attivita'  non  possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
      e)  l'obbligo  di  reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
      f)  le  norme  sull'ordinamento  interno ispirato a principi di
democrazia  e  di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la   previsione   delle   cariche   associative.  In  relazione  alla
particolare  natura  di  alcune  associazioni, tale disposizione puo'
essere  derogata, sentito il parere dell'osservatorio di cui all'Art.
10;
      g)  i  criteri  di ammissione e di esclusione dei soci e i loro
diritti e obblighi;
      h)  l'obbligo  di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione da parte degli organi statutari;
      i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
      l)  l'obbligo  di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento,  cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini
di utilita' sociale.
    3.  Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed
ogni  modifica  all'atto  costitutivo  e  allo  statuto devono essere
comunicate  dalle  associazioni  alla  giunta regionale, entro trenta
giorni dal loro verificarsi.
    4.  La  perdita di uno o piu' requisiti comporta la cancellazione
dal registro.
    5.  L'iscrizione  al  registro  regionale  delle  associazioni  a
carattere   nazionale  avviene  su  domanda  delle  stesse  e  dietro
documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale
ai sensi dell'Art. 7 della legge n. 383/2000.