Art. 4.
                          Incompatibilita'
    1.  L'iscrizione  nel  registro  di  cui  alla  presente legge e'
incompatibile   con   l'iscrizione   al   registro   regionale  delle
organizzazioni  di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio
1994,  n. 15. L'incompatibilita' sussiste dal momento dell'emanazione
del provvedimento di iscrizione.