Art. 6. Promozione e sostegno delle associazioni 1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi: a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali; b) organizzazione e finanziamento di attivita' di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni; c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile; d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile; e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica; f) accesso agevolato al credito con criteri e modalita' stabiliti con provvedimento della giunta regionale.