Art. 6.
              Promozione e sostegno delle associazioni
    1.  La  Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione
sociale   iscritte   al  registro  regionale  attraverso  i  seguenti
interventi:
      a)  contributi  a fondo perduto alle associazioni per specifici
progetti previsti da normative regionali;
      b)    organizzazione    e   finanziamento   di   attivita'   di
qualificazione,  aggiornamento  e  riqualificazione  degli  operatori
delle associazioni;
      c)  concessione  di  uso particolare a titolo gratuito dei beni
del patrimonio indisponibile;
      d)   comodato   a   titolo  gratuito  di  beni  del  patrimonio
disponibile;
      e)  erogazione  di  servizi  informativi,  di  banche dati e di
assistenza tecnica;
      f)  accesso  agevolato  al  credito  con  criteri  e  modalita'
stabiliti con provvedimento della giunta regionale.