Art. 8. C o n v e n z i o n i 1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sprimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell'Art. 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.