Art. 8.
                        C o n v e n z i o n i
    1.  La  Regione,  gli  enti  locali  e  gli  altri enti pubblici,
nell'ambito  dei  propri  compiti  istituzionali,  possono  stipulare
convenzioni  con  le  associazioni  iscritte  per la realizzazione di
progetti,  anche  sprimentali,  con riferimento agli articoli 32 e 33
della  legge  regionale  23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell'Art. 30
della  legge  n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano
sociale regionale in materia di convenzionamento.