Art. 10.
                      Convalida di regolamenti
    1.  Sono  convalidati  i regolamenti di seguito individuati, gia'
approvati  dalla  giunta  regionale,  restando salvi i rapporti e gli
atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
      a) regolamento  29 dicembre  2000,  n.  1  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  tassidermia»  come  modificato  ed  integrato dai
regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
      b) regolamento   5 aprile   2001,  n.  1  «Regolamento  per  il
conferimento  dei  rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le
localita' Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio
2000 del presidente della giunta regionale del Veneto)»;
      c) regolamento  10 maggio 2001, n. 2 recante «Istituzione delle
Strade  del  vino  e  di  altri  prodotti  tipici  del  Veneto (legge
regionale 7 settembre 2000, n. 17)»;
      d) regolamento  10  maggio  2001, n. 3 «Regolamento attuati- vo
emanato  ai sensi dell'Art. 58 della legge regionale 28 gennaio 2000,
n. 5 e dell'Art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5»;
      e) regolamento  11 marzo  2002,  n. 1 recante «Disciplina degli
esercizi  polifunzionali  (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, Art.
21)»;
      f) regolamento  26 luglio  2002, n. 2 recante «Disciplina delle
attivita'  di  comunicazione  degli  uffici  per  le relazioni con il
pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi
formativi  e  di  aggiornamento per il personale da assegnare a detti
uffici»;
      g) regolamento  14 ottobre  2002,  n.  4  recante «Applicazione
dell'Art.  18  della  legge  19 febbraio  1994,  n.  109 e successive
modifiche. Incentivi e spese per la progettazione»;
      h) regolamento  22 novembre  2002,  n. 5 recante «Requisiti per
l'attribuzione   della  qualifica  di  manifestazione  fieristica  di
rilevanza  internazionale  e  nazionale  e  sistema  di  controllo  e
certificazione dei dati. (Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, Art.
7)»;
      i) regolamento   20 dicembre  2002,  n.  6  «Regolamento  della
segnaletica e delle vie di navigazione interna»;
      j) regolamento   21 agosto  2003,  n.  1,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  ispettiva  in  materia  sanitaria  e sociale (Art. 5,
legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)».
    2.  Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si
provvede con successivi regolamenti.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 26 novembre 2004
                                GALAN
    (Omissis).