Art. 4.
Modifica  dell'Art.  15,  della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
«Istituzione,  organizzazione  e funzionamento del comitato regionale
                  per le comunicazioni (CORECOM)».
    1.  Al  comma  4,  dell'Art.  15, della legge regionale 10 agosto
2001, n. 18 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato
regionale  per le comunicazioni (CORECOM)» le parole: «possono essere
emanate  con  apposito regolamento predisposto dalla giunta regionale
d'intesa  con  l'autorita»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono
emanate  dalla giunta regionale con proprio provvedimento predisposto
d'intesa con l'autorita».