Art. 4. Modifica dell'Art. 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)». 1. Al comma 4, dell'Art. 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» le parole: «possono essere emanate con apposito regolamento predisposto dalla giunta regionale d'intesa con l'autorita» sono sostituite dalle seguenti: «sono emanate dalla giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d'intesa con l'autorita».