Art. 5. Modifica dell'Art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001». 1. Il comma 3, dell'Art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001», e' cosi' sostituito: «3. La giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.