Art. 5.
Modifica  dell'Art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
«Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
                    alla legge finanziaria 2001».
    1.  Il  comma  3, dell'Art. 43 della legge regionale 13 settembre
2001,  n.  27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2001», e' cosi' sostituito:
    «3.  La giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione,
di  cancellazione  e di revisione del registro di cui al comma 1, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modificazioni.