Art. 7. Modifica dell'Art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali». 1. Il comma 3, dell'Art. 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali» e' sostituito dal seguente: «3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorita' per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed e' approvato lo schema tipo di disciplinare.