Art. 7.
Modifica  dell'Art.  1  della  legge  regionale 16 agosto 2002, n. 28
«Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione normativa - collegato
    alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali».
    1. Il comma 3, dell'Art. 1, della legge regionale 16 agosto 2002,
n.  28  «Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione  normativa  -
collegato  alla  legge  finanziaria  2002  in  materia  di  politiche
sociali» e' sostituito dal seguente:
    «3.  Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorita' per
la  stipula  delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed e'
approvato lo schema tipo di disciplinare.