Art. 9.
Modifica  della  legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni
generali  in  materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
           le costruzioni in zone classificate sismiche».
    1.  Nella  legge  regionale  7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni
generali  in  materia  di  lavori pubblici e di interesse pubblico» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      a) all'Art.  1,  comma 4, lettera d) le parole: «da parte della
giunta regionale», sono soppresse;
      b) all'Art.  9,  comma  2  le parole: «La giunta regionale, con
apposito  regolamento,  individua» sono sostituite dalle parole: «Con
regolamento sono individuate»;
      c) all'Art.  12,  comma  1  le parole «La giunta regionale, con
proprio  regolamento»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Un apposito
regolamento»;
      d) all'Art.  19,  comma 5 la parola «regolamento» e' sostituita
dalla parola: «provvedimento»;
      e) all'Art.  22, comma 5 le parole: «Con proprio regolamento la
giunta  regionale  individua»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Con
regolamento sono individuate»,
      f) all'Art.  26,  comma  1  le  parole:  «La  giunta  regionale
approva,  con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con
regolamento e' istituito»;
      g) all'Art.  26,  comma  2  le  parole:  «La  giunta  regionale
individua con proprio regolamento» sono sostituite dalle parole: «Con
regolamento sono individuate»;
      h) all'Art.  31,  comma  5  le  parole:  «La  giunta  regionale
definisce   con  regolamento»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Con
regolamento sono definite»;
      i) all'Art.  44,  comma  6 le parole: «La giunta regionale, con
proprio  regolamento»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Un apposito
regolamento»;
      j) all'Art.  47,  comma 2 la parola «regolamento» e' sostituita
dalla parola: «provvedimento»;
      k) all'Art.  47, comma 8 la parola: «regolamento» e' sostituita
dalla parola: «provvedimento»;.
      l) all'Art.  64,  comma  4  le parole: «La giunta regionale con
proprio  regolamento»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Un apposito
regolamento».
    2.  L'Art.  68  della  legge  regionale 7 novembre 2003, n. 27 e'
cosi' sostituito:
    «Art.  68  -  1. La giunta regionale e' autorizzata ad affidare a
soggetti  qualificati  nel  settore, scelti in base ai criteri di cui
agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12,  incarichi  di  redazione  dei regolamenti di cui alla lettera a)
rispetto   ai  quali  la  giunta  assuma  l'iniziativa,  nonche'  dei
provvedimenti  amministrativi  di  cui alla lettera h), dei documenti
tecnici  di  cui  alla  lettera e) e degli schemi di contratto di cui
alla lettera d):
      a) quanto ai regolamenti:
        1)  regolamento  per  la  determinazione  dei  contenuti  dei
livelli  della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di
cui all'Art. 12, comma 1;
        2)  regolamento per il sistema regionale di qualificazione di
cui all'Art. 26, comma 1;
        3)    regolamento    di   individuazione   delle   forme   di
incentivazione  per  la costituzione e la partecipazione alle gare di
consorzi stabili, di cui all'Art. 26, comma 2;
        4)  regolamento  riguardante  i criteri di individuazione del
numero  di  imprese  da  invitare  alla  licitazione  privata, di cui
all'Art. 31, comma 5;
        5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il
rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui
all'Art. 44, comma 6;
        6)  regolamento per la definizione delle regole e dei criteri
per  l'espletamento  della  procedura  di aggiudicizione dell'appalto
attraverso il dialogo competitivo di cui all'Art. 64, comma 4;
      b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
        1)  provvedimento  relativo alla disciplina del funzionamento
degli organi consultivi regionali di cui all'Art. 19, comma 5;
        2)   provvedimento   per   l'individuazione   dei  lavori  da
realizzarsi  in  economia  e  per  le  modalita'  semplificate per la
contabilizzazione  e  liquidazione  degli stessi, di cui all'Art. 29,
comma 3;
        3)  provvedimento di individuazione delle modalita' attuative
per   l'espletamento   delle   procedure   di   licitazione   privata
semplificata, di cui all'Art. 32, comma 3;
        4)  provvedimento riguardante le modalita' di redazione della
contabilita' informa semplificata per i lavori di importo inferiore a
Euro 25.000,00, di cui all'Art. 36, comma 1;
        5)   provvedimento   per  la  definizione  delle  lavorazioni
subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'Art.
38, comma 2;
        6) provvedimento riguardante le modalita' di remunerazione di
cui all'Art. 43, comma 1;
        7)  provvedimento  riguardante  le  attivita' degli organi di
collaudo, di cui all'Art. 47, comma 8;
        8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui
all'Art. 65, comma 1;
      c) quanto ai documenti tecnici:
        1)  prezziari  dei  lavori  pubblici di interesse regionale e
parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera
di cui all'Art. 12 comma 2;
        2)  documenti  interpretativi della normativa tecnica statale
in  materia  di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di
cui all'Art. 12, comma 3;
        3)  documento  unico  di  regolarita'  contributiva,  di  cui
all'Art. 41, comma 2;
        4)  documento  di attivazione e delle procedure operative per
il collegamento informatizzato di cui all'Art. 41, comma 3;
        5)  schemi  tipo  di piani di sicurezza e di coordinamento di
cui all'Art. 42, comma 3;
        6)   studi  di  fattibilita'  tecnici  e  finanziari  per  la
valutazione dei promotori, di cui all'Art. 46, comma 1;
        7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta
dati  e  pubblicazione  di bandi d'appalto su apposito sito Internet,
per  la  pubblicazione  di  pareri in materia di lavori pubblici, per
l'elaborazione   e   pubblicazione   di   dati   statistici,  per  la
realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e
le ulteriori attivita' di supporto all'osservatorio regionale, di cui
all'Art. 56, comma 1
      d) quanto agli schemi di contratto:
        1)  schemi  di  bando  di gara e di convenzione per l'affida-
mento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui
all'Art. 9, comma 3;
        2)  schemi  di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici
di cui all'Art. 27, comma 5;
        3)  capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e
schemi  di  capitolato  speciale  d'appalto  di  opere  pubbliche  di
interesse regionale, di cui all'Art. 34, comma 1;
        4)  schema  di  convenzione con i beneficiari difinanziamenti
regionali  e  modalita'  di controllo a campione, di cui all'Art. 54,
comma 10;
        5)   provvedimento   di   regolazione  dei  rapporti  con  il
contraente  generale per la realizzazione di interventi strategici di
interesse regionale, di cui all'Art. 62, comma 4.
    2.  I  regolamenti  ed  i  provvedimenti attuativi della presente
legge  sono  emanati  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della
medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della
commissione  consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni
dalla richiesta.».