Art. 9. Commissione provinciale 1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. E' composta da: a) un dirigente medico in qualita' di presidente, designato dall'azienda sanitaria; b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualita' di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio. 2. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione. 3. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.