Art. 9.
                       Commissione provinciale
    1.  In  caso  di esito negativo delle domande di concessione, gli
interessati  possono presentare ricorso, alla commissione provinciale
istituita  presso  l'azienda per i servizi sanitari competente per il
capoluogo di provincia. E' composta da:
      a) un  dirigente  medico  in  qualita' di presidente, designato
dall'azienda sanitaria;
      b) un  medico  designato  dall'azienda  per  i servizi sanitari
competente per territorio, in qualita' di esperto;
      c) un  medico  designato  congiuntamente  dalla  rappresentanze
provinciali  della  Associazione  nazionale  mutilati  ed invalidi di
guerra,  dell'Associazione  nazionale  vittime  civili  di  guerra  e
dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio.
    2.  La  commissione  e'  nominata con provvedimento del direttore
generale  dell'azienda  per i servizi sanitari presso la quale opera.
Dura  in  carica  tre  anni  ed  i  suoi  componenti  possono  essere
riconfermati.  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione.
    3.  Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei
voti  e  sono  comunicate  agli interessati entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso.