Art. 3. Comitato regionale di coordinamento 1. E' istituito il comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione. 2. Il comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla giunta regionale e al consiglio regionale sull'attivita' di programmazione di cui all'Art. 2. 3. Il comitato e' cosi' composto: a) assessore regionale delegato, con funzioni di presidente; b) segretario generale della programmazione, con funzioni di vice-presidente; c) un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto; d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) un rappresentante designato dall'UNICEM regionate; f) un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; g) un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del Veneto; h) un rappresentante designato dall'istituto per il commercio con l'estero; i) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale; j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale. 4. Il comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi. 5. Alle sedute del comitato possono altresi' partecipare i rappresentanti dei soci della societa' consortile di cui all'Art. 5 che non partecipino gia' con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3. 6. Il comitato, nominato dalla giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 2 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, dura in carica cinque anni. 7. Il funzionamento del comitato e' disciplinato con provvedimento della giunta regionale. 8. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. 9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.