Art. 3.
                 Comitato regionale di coordinamento
    1.  E'  istituito  il  comitato  regionale  di  coordinamento dei
programmi di internazionalizzazione.
    2. Il comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni
alla  giunta  regionale  e  al  consiglio regionale sull'attivita' di
programmazione di cui all'Art. 2.
    3. Il comitato e' cosi' composto:
      a) assessore regionale delegato, con funzioni di presidente;
      b)  segretario  generale  della programmazione, con funzioni di
vice-presidente;
      c)  un  rappresentante designato da ciascuna delle province del
Veneto;
      d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
      e) un rappresentante designato dall'UNICEM regionate;
      f)  un  rappresentante  designato  dall'unione  regionale delle
camere di commercio;
      g)  un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio
del Veneto;
      h)  un  rappresentante designato dall'istituto per il commercio
con l'estero;
      i)  un  rappresentante  designato  da  ciascuna associazione di
categoria rappresentativa a livello regionale;
      j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli
organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.
    4.  Il comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari
e  dai  dirigenti  regionali  competenti  nelle  materie  oggetto dei
singoli interventi.
    5.  Alle  sedute  del  comitato  possono  altresi'  partecipare i
rappresentanti  dei  soci della societa' consortile di cui all'Art. 5
che  non  partecipino  gia' con un proprio membro, designati ai sensi
delle precedenti lettere del comma 3.
    6.  Il  comitato,  nominato dalla giunta regionale in deroga alla
disciplina   di  cui  alla  legge  regionale  2 luglio  1997,  n.  27
«Procedure  per  la  nomina  e  designazione  a pubblici incarichi di
competenza  regionale  e  disciplina  della  durata  degli  organi» e
successive modificazioni, dura in carica cinque anni.
    7.   Il   funzionamento   del   comitato   e'   disciplinato  con
provvedimento della giunta regionale.
    8.  Ai  componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza o rimborsi spese.
    9.  Le  funzioni  di  segreteria  sono assicurate dalla struttura
regionale competente.