Art. 5. Costituzione societa' consortile 1. La giunta regionale e' autorizzata a costituire una societa' consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attivita' di cui all'Art. 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'Art. 4, comma 1. 2. Soci fondatori della societa' sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresi' essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale. 3. La quota di partecipazione regionale alla societa' non puo' essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale. 4. Quote di partecipazione alla societa' possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione. 5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalita' di ripartizione sono stabitite di comune accordo fra i soci fondatori. 6. Lo schema di statuto della societa' e' approvato con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione e' di competenza della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. 8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della societa' con il versamento della quota del fondo consortile cosi' come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.