Art. 5.
                  Costituzione societa' consortile
    1.  La  giunta regionale e' autorizzata a costituire una societa'
consortile   di   capitali   senza   fini   di   lucro  a  prevalente
partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione
delle  attivita'  di  cui all'Art. 2 ed al fine di dare attuazione ai
programmi e alle direttive di cui all'Art. 4, comma 1.
    2.  Soci  fondatori  della  societa' sono la Regione del Veneto e
l'Unione  regionale  delle  camere  di  commercio del Veneto; possono
altresi'  essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria
che partecipino al capitale sociale.
    3.  La  quota  di partecipazione regionale alla societa' non puo'
essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del
capitale sociale.
    4.   Quote   di   partecipazione  alla  societa'  possono  essere
sottoscritte  da  associazioni  di  categoria,  consorzi  export o di
promozione  economica,  organismi  fieristici,  istituti  di credito,
fondazioni,  enti  locali,  organismi  pubblici  o  organismi  misti,
operanti  nel  settore  dei servizi per l'internazionalizzazione e la
promozione.
    5.  Il  limite  massimo  della  sottoscrizione di quote di cui al
comma 4  e  le  modalita'  di  ripartizione  sono stabitite di comune
accordo fra i soci fondatori.
    6.   Lo  schema  di  statuto  della  societa'  e'  approvato  con
provvedimento   della   giunta   regionale,   sentita  la  competente
commissione consiliare.
    7.  La  nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla
Regione e' di competenza della giunta regionale sentita la competente
commissione consiliare.
    8.  La  Regione  partecipa  alle  spese  di  funzionamento  della
societa'  con  il  versamento  della quota del fondo consortile cosi'
come  determinato  dallo  statuto in proporzioni alle quote azionarie
possedute.