Art. 7.
                        Attribuzione del logo
    1.  I  locali  storici  iscritti nell'elenco di cui all'Art. 2 si
avvalgono   di   un  logo,  predisposto  sulla  base  di  un  modello
predefinito   dalla   giunta   regionale,  da  collocare  all'esterno
dell'esercizio  e  da  utilizzare  nella  pubblicistica,  recante  la
dicitura «Locale Storico Veneto».
    2.   L'utilizzo   del   logo   e'   subordinato  al  mantenimento
dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'Art. 2.
    3.  L'utilizzo  del  logo  da  parte  di  soggetto  non  iscritto
all'elenco  ovvero  l'utilizzo  di  un  logo  non conforme al modello
definito   dalla   giunta  regionale  e'  soggetto  ad  una  sanzione
amninistrativa  da  un  minimo  di  Euro 500,00 ad un massimo di Euro
2.000,00.
    4.  All'irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono,
ai  sensi  della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e
delega   delle  funzioni  inerenti  all'applicazione  delle  sanzioni
amministrative di competenza regionale.», i comuni nel cui territorio
e' ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione.