Art. 15.
Modifica  dell'Art.  33  della  legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
«Nuove  norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti»  e successive
                           modificazioni»
    1. Il comma 3 dell'Art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n.  3  «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e' sostituito
dal seguente comma 3:
    «3.  In  attuazione  del  principio per il quale i rifiuti devono
essere  smaltiti presso gli impianti appropriati piu' vicini al luogo
di  produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE
e  dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al
di  fuori  del  territorio  regionale  possono  essere smaltiti nelle
discariche  di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui
territorio  gli  stessi  sono  stati  prodotti manchino impianti piu'
vicini adeguati allo smaltimento.».
    2.  Dopo il comma 3 dell'Art. 33 della legge regionale 21 gennaio
2000,  n.  3  «Nuove  norme  in  materia  di gestione dei rifiuti» e'
aggiunto il seguente comma 3-bis;
    «3-bis.  Ai  fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di
fuori  del  territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano
solamente  transitati  attraverso  stoccaggi provvisori, ovvero siano
sottoposti  a  tratamenti  preliminari allo smaltimento in discariche
quali   ad   esempio,  la  riduzione  volumetrica,  la  miscelazione,
l'inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.