Art. 15. Modifica dell'Art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni» 1. Il comma 3 dell'Art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e' sostituito dal seguente comma 3: «3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti piu' vicini adeguati allo smaltimento.». 2. Dopo il comma 3 dell'Art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e' aggiunto il seguente comma 3-bis; «3-bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a tratamenti preliminari allo smaltimento in discariche quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l'inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.