Art. 10. Sostituzione dell'Art. 21 della legge regionale n. 36/2001 1. L'Art. 21 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 21. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla giunta regionale, non sia stata adottata dal consiglio nel termine indicato dall'Art. 15, comma 3, l'esercizio provvisorio del bilancio presentato e' autorizzato, per una durata non superiore a tre mesi, con legge adottata entro il medesimo termine dal consiglio regionale su proposta della giunta; con la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Il consiglio regionale determina i limiti alla attivita' di spesa. 2. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui all'Art. 15, comma 3, la giunta regionale e' autorizzata a gestire in via provvisoria l'attivita' finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. Alle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono comunque sottoposte le spese a carattere vincolato o di natura obbligatoria, nonche' i pagamenti in conto residui, che possono essere effettuati entro il limite dell'ammontare dei residui iscritti in ciascuna UPB del bilancio presentato dalla giunta regionale.».