Art. 10.
     Sostituzione dell'Art. 21 della legge regionale n. 36/2001
    1.  L'Art.  21 della legge regionale n. 36/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  21.  (Esercizio  provvisorio e gestione provvisoria). - 1.
Nel  caso  in  cui  la  legge  di  bilancio,  presentata dalla giunta
regionale,  non sia stata adottata dal consiglio nel termine indicato
dall'Art.   15,   comma   3,  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio
presentato  e'  autorizzato, per una durata non superiore a tre mesi,
con  legge adottata entro il medesimo termine dal consiglio regionale
su   proposta   della   giunta;   con   la  legge  di  autorizzazione
all'esercizio  provvisorio. Il consiglio regionale determina i limiti
alla attivita' di spesa.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  legge di autorizzazione all'esercizio
provvisorio  non  sia  entrata  in  vigore  entro  il  termine di cui
all'Art. 15, comma 3, la giunta regionale e' autorizzata a gestire in
via   provvisoria   l'attivita'   finanziaria,   limitatamente   alle
operazioni   necessarie   ad   evitare   che   siano  arrecati  danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
    3.  Alle  limitazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 non sono comunque
sottoposte  le  spese a carattere vincolato o di natura obbligatoria,
nonche'  i  pagamenti in conto residui, che possono essere effettuati
entro  il  limite dell'ammontare dei residui iscritti in ciascuna UPB
del bilancio presentato dalla giunta regionale.».