Art. 6.
                      Obblighi di informazione
    1.  Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che ne
espliciti  il  livello  di  attuazione  ed  evidenzi  gli  interventi
organizzativi  assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi
ospedalieri oggetto della presente legge.