(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  3  della legge regionale n. 61/1996 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 3. (Contributi). - 1. La Regione interviene annualmente con
propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui
all'Art.  2  tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono
alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:
      a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per
ogni  sezione  funzionante  ed  avente i requisiti di cui all'Art. 2,
nelle  scuole  dei  comuni  con popolazione fino a 15 mila abitanti e
alle  scuole  materne  delle  frazioni  dei  comuni con oltre 15 mila
abitanti.  Alle  scuole  materne  con  sezione  unica  dei comuni con
popolazione  fino  a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con
oltre  15 mila abitanti e' assegnato un contributo aggiuntivo pari al
50 per cento del contributo stabililo per sezione;
      b) nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per
ogni  sezione  funzionante  ed  avente i requisiti di cui all'Art. 2,
nelle  scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila
abitanti,  escluse  le  scuole  materne  delle  frazioni  di cui alla
lettera a);
      c) nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle
scuole  materne aventi i requisiti di cui all'Art. 2, come contributo
per  le  attivita'  di  formazione  e  di aggiornamento del personale
docente e non docente, secondo i criteri indicati all'Art. 6.
    2. Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno,
non  stipuli  la  convenzione  di  cui  all'Art. 4, le scuole materne
possono  richiedere  entro  il  30 novembre  alla giunta regionale il
contributo  in  modo  diretto sulla base di un programma di attivita'
didattiche.  La  giunta regionale verifica le motivazioni del mancato
convenzionamento    da    parte   del   comune,   l'esistenza   della
autorizzazione  al funzionamento rilasciata dall'autorita' competente
e,   sentito   il   comune  interessato,  delibera  l'erogazione  del
contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.».