(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 3 della legge regionale n. 61/1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Contributi). - 1. La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'Art. 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati: a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'Art. 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti e' assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabililo per sezione; b) nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'Art. 2, nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a); c) nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle scuole materne aventi i requisiti di cui all'Art. 2, come contributo per le attivita' di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'Art. 6. 2. Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'Art. 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 novembre alla giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attivita' didattiche. La giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorita' competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.».