Art. 3.
    1.  Il  comma  2  dell'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  La  giunta  regionale  assegna  annualmente  i contributi ad
avvenuta   approvazione   del  bilancio  regionale  e  provvede  alla
liquidazione,  in  un'unica  soluzione,  avuta la prova dell'avvenuta
stipula della convenzione, entro il mese successivo».
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996
e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  I  comuni  provvedono  alla  liquidazione del contributo
entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della
giunta regionale».