Art. 3. 1. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996 e' sostituito dal seguente: «2. La giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della giunta regionale».