Art. 4.
    1. Dopo. l'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996 e' inserito il
seguente:
    «Art.  5-bis.  (Aggiornamento  dei personale in servizio). - 1. I
contributi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), vengono erogati in
base  ai  numero  delle  sezioni attivate, alle scuole materne che ne
fanno  richiesta  entro  il 30 settembre alla giunta regionale, sulla
base  di  un  programma  di  formazione  e  aggiornamento  in cui sia
prevista la partecipazione in qualita' di docenti o di consulenti, di
docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto
regionale per la ricerca educativa (IRRE).
    2.   Le  scuole  interessate  possono  delegare  il  servizio  di
aggiornamento   ad   enti   o   associazioni   operanti  nel  settore
dell'istruzione  infantile,  i  quali  presentano un propno programma
annuale  di  attivita' di formazione e di aggiornamento, indicando le
scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attivita', i docenti
e  gli  eventuali  consulenti.  Il  contributo  e' assegnato entro il
30 novembre  all'ente o all'associazione proponente in base al numero
complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.
    3.  E'  istituita  una  commissione  regionale  con il compito di
verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di
cui  al  comma  1  e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La
composizione,  la  durata  e  le  modalita'  di  funzionamento  della
commissione sono determinate dalla giunta regionale.».