Art. 4. 1. Dopo. l'Art. 5 della legge regionale n. 61/1996 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Aggiornamento dei personale in servizio). - 1. I contributi di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), vengono erogati in base ai numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento in cui sia prevista la partecipazione in qualita' di docenti o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE). 2. Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentano un propno programma annuale di attivita' di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attivita', i docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo e' assegnato entro il 30 novembre all'ente o all'associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti. 3. E' istituita una commissione regionale con il compito di verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1 e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La composizione, la durata e le modalita' di funzionamento della commissione sono determinate dalla giunta regionale.».