Art. 5. 1. L'Art. 6 della legge regionale n. 61/1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2005 in euro 2.324.055,00, si provvede nell'Unita' previsionale di base (UPB) 32011 (Attivita' culturali istruzione spettacolo - Istruzione - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004-2006 con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome e con uno stanziamento di euro 258.228,00 per contributi ad enti ed associazioni per le attivita' di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle scuole materne autonome. 2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 dicembre 2004 GHIGO