Art. 5.
    1.  L'Art.  6  della legge regionale n. 61/1996 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   6   (Norma   finanziaria).  -  1.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  della  presente legge, quantificati complessivamente
per  l'anno  2005  in  euro  2.324.055,00,  si  provvede  nell'Unita'
previsionale  di  base  (UPB)  32011  (Attivita' culturali istruzione
spettacolo  -  Istruzione  -  Titolo I - spese correnti) del bilancio
pluriennale  2004-2006  con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per
contributi  ai  comuni  per  concorrere al funzionamento delle scuole
materne  autonome  e  con  uno  stanziamento  di  euro 258.228,00 per
contributi  ad  enti ed associazioni per le attivita' di formazione e
di  aggiornamento  del  personale  docente e non docente delle scuole
materne autonome.
    2.  Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con
le  dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci
- Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 dicembre 2004
                                GHIGO