Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
    1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo
di provvedere.
    2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,   il   termine   iniziale   decorre  dalla  data  di
ricevimento,   da  parte  della  Regione,  della  richiesta  o  della
proposta.