Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della richiesta o della proposta.