Art. 3.
         Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
                       ad iniziativa di parte
    1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.
    2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall'amministrazione,  ove determinati e portati ad idonea conoscenza
degli   interessati,   e   deve   essere   corredata  della  prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle  condizioni  richiesti da legge o da regolamento per l'adozione
del provvedimento.
    3.   Ove   l'istanza  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare
incompleta,  il  responsabile del procedimento ne da comunicazione al
richiedente  entro  30  (trenta)  giorni,  indicando  le  cause della
irregolarita'  o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il termine
iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o
completata.  In tutti i casi in cui la Regione richieda integrazioni,
anche  documentali, ad istanze e richieste di qualsiasi tipo e queste
non  vengano  rese  entro 90 (novanta) giorni, le istanze o richieste
vengono considerate ritirate. venendo conseguentemente meno l'obbligo
per la Regione di provvedere.
    1. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere  agli  accertamenti  d'ufficio previsti rispettivamente dal
testo  unico  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445, nonche' dal disposto di cui all'Art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.