Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza. 2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. In tutti i casi in cui la Regione richieda integrazioni, anche documentali, ad istanze e richieste di qualsiasi tipo e queste non vengano rese entro 90 (novanta) giorni, le istanze o richieste vengono considerate ritirate. venendo conseguentemente meno l'obbligo per la Regione di provvedere. 1. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dal disposto di cui all'Art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.