Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
    1.  Salvo  che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
di  comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista da legge o da regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
formalmente  indlividuabili,  cui dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
    2.  I  soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le
indicazioni  di  cui  all'Art.  8  della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora,   per  il  numero  degli  aventi  titolo,  la  comunicazione
personale  risulti,  per  tutti  o  per taluni di essi, impossibile o
particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari
esigenze  di  celerita',  il responsabile del procedimento procede ai
sensi  dell'Art.  8,  comma  terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
mediante  forme  di  pubblicita'  da  attuarsi  con l'affissione e la
pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano
la   deroga,  nell'albo  del  comune  interessato  e  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    3.  L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato nel procedimento.