Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
    1.  Ai sensi dell'Art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  presso  l'Ufficio regionale del demanio marittimo sono rese
note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  10,  lettera  b),  della medesima legge
7 agosto  1990,  n.  241, coloro che hanno titolo a prendere parte al
procedimento  possono presentare memorie e documenti entro un termine
pari  ad  un  terzo di quello fissato per la durata del procedimento,
sempre   che  il  procedimento  stesso  non  sia  gia'  concluso.  La
presentazione  di  memorie  e  documenti  presentati  oltre  il detto
termine  non  puo'  comunque  determinare  lo spostamento del termine
finale.
    3.  Le  memorie  devono  contenere  tutti  gli elementi utili per
l'individuazione  del  procedimento  al quale si riferiscono i motivi
dell'intervento, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.