Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'Art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Ufficio regionale del demanio marittimo sono rese note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'Art. 10, lettera b), della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. 3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.