Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
    1,  I  termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento finale.
    2. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini
massimi   e  la  loro  scadenza  non  esonera  l'Amministrazione  dal
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.