Art. 6. Termine finale del procedimento 1, I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale. 2. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.