Art. 7.
        Acquisizione obbligaloria di pareri e di valutazioni
                 tecniche di organi od enti appositi
    1. Qualora la Regione debba obbligatoriamente acquisire il parere
di  enti estranei alla stessa, il termine finale e' sospeso per tutto
il  tempo  necessario  all'acquisizione  del  parere  e  ricomincia a
decorrere  dal  momento  in  cui  esso  perviene  all'amministrazione
regionale.
    2.  Sono  obbligatori  e  vincolanti  i  pareri da richiedersi ed
ottenersi   da   parte   di   quegli   Enti   preposti   alla  tutela
ambientale-paesaggistica-territoriale  e  della salute dei cittadini.
Si   considerano,   altresi',   obbligatori  e  vincolanti  i  pareri
dell'agenzia  del demanio nel caso in cui si tratti di beni acquisiti
dallo  Stato o del rilascio di nuove concessioni di rilevante entita'
e  quelli  espressi  dall'autorita'  competente  sulla caratteristica
della facile/difficile rimozione dell'opera.
    3.  Per la definizione dell'iter istruttorio e' sempre necessario
acquisire la preventiva autorizzazione doganale ai sensi dell'Art. 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990. n. 374.
    4.  Nei  casi  in  cui  il parere non sia vincolante e questo non
intervenga nel termine di trenta giorni dalla richiesta dello stesso,
si  applica  l'Art.  542  del regolamento per l'esecuzione del Codice
della  navigazione ed il dirigente responsabile del procedimento puo'
definire lo stesso indipendentemente dall'acquisizione del parere.
    5.  Qualora il dirigente competente ad adottare l'atto finale del
procedimento  ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non
vincolante  reso  nel termine stabilito, deve motivarne le ragioni di
pubblico interesse che giustifichino tale adozione.