Art. 7. Acquisizione obbligaloria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Qualora la Regione debba obbligatoriamente acquisire il parere di enti estranei alla stessa, il termine finale e' sospeso per tutto il tempo necessario all'acquisizione del parere e ricomincia a decorrere dal momento in cui esso perviene all'amministrazione regionale. 2. Sono obbligatori e vincolanti i pareri da richiedersi ed ottenersi da parte di quegli Enti preposti alla tutela ambientale-paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini. Si considerano, altresi', obbligatori e vincolanti i pareri dell'agenzia del demanio nel caso in cui si tratti di beni acquisiti dallo Stato o del rilascio di nuove concessioni di rilevante entita' e quelli espressi dall'autorita' competente sulla caratteristica della facile/difficile rimozione dell'opera. 3. Per la definizione dell'iter istruttorio e' sempre necessario acquisire la preventiva autorizzazione doganale ai sensi dell'Art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990. n. 374. 4. Nei casi in cui il parere non sia vincolante e questo non intervenga nel termine di trenta giorni dalla richiesta dello stesso, si applica l'Art. 542 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione ed il dirigente responsabile del procedimento puo' definire lo stesso indipendentemente dall'acquisizione del parere. 5. Qualora il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante reso nel termine stabilito, deve motivarne le ragioni di pubblico interesse che giustifichino tale adozione.