Art. 8. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente. 2. Il dirigente puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'Art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.