Art. 8.
                    Responsabile del procedimento
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  e' il dirigente preposto
all'unita' organizzativa competente.
    2.  Il  dirigente  puo'  affidare  ad  altro  dipendente  addetto
all'unita'  la  responsabilita'  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro
adempimento  inerente  al singolo procedimento, dandone comunicazione
agli interessati.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita le attribuzioni
contemplate  all'Art.  6  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svolge
tutti  gli  altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e
di  servizio  nonche'  quelli  attinenti  all'applicazione  di quanto
previsto  dal  testo  unico  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.