Art. 9.
                    Modificazioni del regolamento
    1.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e  successivamente  ogni  tre  anni, si procedera' alla
verifica  dello  stato  di  attuazione  della  normativa  adottata ed
eventualmente  apportare,  nelle  prescritte  forme, le modificazioni
ritenute necessarie.