Art. 3.
           Modifiche all'Art. 4, legge regionale n. 5/2004
    1.  Il  comma  2  dell'Art.  4 della legge regionale n. 5/2004 e'
cosi' sostituito:
    «2.  Il  termine  di  tre  mesi  di  cui all'art.2, comma 4 viene
sospeso  dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1
e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel
momento  conservano  ogni  validita'; il termine riprende a decorrere
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza
della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.».
    2. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004 e'
aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Nel  caso  in cui la sentenza della Corte costituzionale
dichiari  parzialmente  o  totalmente  illegittima  la  deliberazione
statutaria,  le  operazioni referendarie eventualmente compiute sulla
deliberazione   medesima   perdono   efficacia;  il  termine  per  la
proposizione  del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data
di  pubblicazione  di  cui  all'art.2,  comma  2  della deliberazione
statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.».