Art. 3. Modifiche all'Art. 4, legge regionale n. 5/2004 1. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004 e' cosi' sostituito: «2. Il termine di tre mesi di cui all'art.2, comma 4 viene sospeso dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni validita'; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiari parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione medesima perdono efficacia; il termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'art.2, comma 2 della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.».