Art. 4. Modalita' e termini di versamento e relative sanzioni 1. L'imposta deve essere versata mensilmente alla Regione Molise, dai soggetti di cui al precedente Art. 3, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, mediante accreditamento su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Servizio tesoreria. 2. Se il termine scade in un giorno festivo il versamento e' tempestivo se sara' effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 100% calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l'imposta e' dovuta alla Regione Molise. 4. Alla prescrizione dlel diritto della Regione alla riscossione dell'imposta si applicano le dlisposizioni statali vigenti in materia.