Art. 4.
Modalita' e termini di versamento e relative sanzioni
1. L'imposta deve essere versata mensilmente alla Regione Molise,
dai soggetti di cui al precedente Art. 3, entro il giorno quindici
del mese successivo a quello di riferimento, mediante accreditamento
su conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Imposta
regionale sulla benzina per autotrazione - Servizio tesoreria.
2. Se il termine scade in un giorno festivo il versamento e'
tempestivo se sara' effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento
dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione
amministrativa del 100% calcolata sull'importo non versato o
tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata
per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l'imposta e'
dovuta alla Regione Molise.
4. Alla prescrizione dlel diritto della Regione alla riscossione
dell'imposta si applicano le dlisposizioni statali vigenti in
materia.