Art. 4.
        Modalita' e termini di versamento e relative sanzioni
    1. L'imposta deve essere versata mensilmente alla Regione Molise,
dai  soggetti  di  cui al precedente Art. 3, entro il giorno quindici
del  mese successivo a quello di riferimento, mediante accreditamento
su  conto  corrente  postale  intestato alla Regione Molise - Imposta
regionale sulla benzina per autotrazione - Servizio tesoreria.
    2.  Se  il  termine  scade  in un giorno festivo il versamento e'
tempestivo se sara' effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
    3.   In  caso  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'imposta  entro  il  termine  previsto,  si  applica  la sanzione
amministrativa   del   100%  calcolata  sull'importo  non  versato  o
tardivamente  versato  e gli interessi moratori, nella misura fissata
per  l'interesse  legale,  a decorrere dal giorno in cui l'imposta e'
dovuta alla Regione Molise.
    4.  Alla prescrizione dlel diritto della Regione alla riscossione
dell'imposta   si  applicano  le  dlisposizioni  statali  vigenti  in
materia.