Art. 6.
Norma di rinvio
1. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il
contenzioso e per quanto non disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli olii
minerali e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 e del decreto legislativo 27 aprile 2001, n,
193, nonche' quelle contenute nel decreto legislativo 31 dicembre
1992, n, 546 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre
vigenti disposizioni statali in materia di imposte di consumo, in
quanto applicabili.