Art. 7. Norma transitoria e finale 1. In sede di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2005 i soggetti di cui al precedente Art. 3 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione Molise una dichiarazione, in unico esemplare, contenente i seguenti diati: a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento; b) qualita' del soggetto (concessionario o societa' petrolifere); c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la societa' petrolifera unica fornitrice; d) quantita' di prodotto fatturata nell'anno 2004 distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro) di carico e scarico. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante se quest'ulimo provvede direttamente all'approvvigionamento) dello stesso e nei casi in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti, di regola, da piu' societa'. Se il concessionario conviene con apposito atto) negoziale che la fornitura sia effettuata, di regola, da un'unica societa' petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, la dichiarazione e' presentata da quest'ultima societa.