(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 63 del 22 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale: a) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione delta cultura umanistica e scientifica, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; b) preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; c) favorisce l'interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio, il miglioramento della qualita' della vita; d) opera per creare e potenziare reti di eccellenze e incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale. 2. La Regione, a tal fine: a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle universita' operanti sul territorio regionale; b) promuove l'attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento; c) promuove le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato; d) favorisce la promozione e la diffusione dell'offerta del sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale; e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli atenei locali; f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualita' dei servizi e della didattica, frontale e a distanza; g) favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale operante negli atenei; h) sostiene il recupero, la conservazione e l'accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei; i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione.