Art. 2.
                          S t r u m e n t i
    1.  La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 1,
sentito  il  comitato  regionale  di coordinamento degli atenei della
Campania,  si  dota  di  uno  strumento  di programmazione e gestione
denominato  programma  triennale  degli  interventi.  A  tale fine la
Regione  istituisce  il comitato di indirizzo e programmazione di cui
all'Art. 3.
    2. Sono modalita' e strumenti della programmazione:
      a) il finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo
e secondo livello, nonche' di dottorati di ricerca;
      b)  l'istituzione  e il finanziamento di scuole di eccellenza e
di master;
      c)  l'adeguamento  delle  risorse  delle  universita', comprese
quelle per strutture, servizi e personale universitario;
      d)  gli  accordi  di  programma  tra  Ministero, atenei e altri
soggetti pubblici e privati;
      e) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative co-finanziate
dall'Unione europea o da soggetti terzi pubblici e privati.
    3.  Il  programma triennale degli interventi si articola in piani
attuativi annuali.