Art. 2. S t r u m e n t i 1. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 1, sentito il comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, si dota di uno strumento di programmazione e gestione denominato programma triennale degli interventi. A tale fine la Regione istituisce il comitato di indirizzo e programmazione di cui all'Art. 3. 2. Sono modalita' e strumenti della programmazione: a) il finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonche' di dottorati di ricerca; b) l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master; c) l'adeguamento delle risorse delle universita', comprese quelle per strutture, servizi e personale universitario; d) gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati; e) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative co-finanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi pubblici e privati. 3. Il programma triennale degli interventi si articola in piani attuativi annuali.