Art. 3.
               Comitato di indirizzo e programmazione
    1.   Il   comitato  di  indirizzo  e  programmazione,  presieduto
dall'assessore   all'universita'   e  alla  ricerca  scientifica,  e'
composto  da  tre  docenti  universitari  ordinari a tempo pieno, con
esperienza  di  direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli
accademici,   di  cui  uno,  con  funzioni  di  vice  presidente,  e'
indicato dall'ufficio  di  presidenza  della  commissione  consiliare
competente  per  materia.  Il  comitato di indirizzo e programmazione
dura in carica cinque anni.
    2.  La  giunta  regionale  delibera,  su  proposta dell'assessore
all'universita' e alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti.
    3.  Per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 1, il comitato
di  indirizzo  e  programmazione  redige il programma triennale degli
interventi,  con  le  modalita'  e  gli strumenti indicati al comma 2
dell'Art. 2.
    4.   All'atto   dell'accettazione   della   nomina  e  nel  corso
dell'espletamento  del  mandato  i  tre docenti universitari ordinari
designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidenti di
polo, preside di facolta' o altri incarichi di direzione accademica.