Art. 3. Comitato di indirizzo e programmazione 1. Il comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica, e' composto da tre docenti universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici, di cui uno, con funzioni di vice presidente, e' indicato dall'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente per materia. Il comitato di indirizzo e programmazione dura in carica cinque anni. 2. La giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti. 3. Per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 1, il comitato di indirizzo e programmazione redige il programma triennale degli interventi, con le modalita' e gli strumenti indicati al comma 2 dell'Art. 2. 4. All'atto dell'accettazione della nomina e nel corso dell'espletamento del mandato i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidenti di polo, preside di facolta' o altri incarichi di direzione accademica.