Art. 4. Articolazione del programma triennale degli interventi 1. Il programma triennale degli interventi individua: a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio; b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario stabilito in rapporto ai piani attuativi annuali; c) le fonti finanziarie ed il tasso di co-finanziamento per ogni intervento a carico dei singoli atenei; d) i criteri oggettivi di priorita' e di valutazione utilizzabili per la concessione dei finanziamenti secondo la normativa nazionale vigente in materia di valutazione degli atenei.