Art. 4.
       Articolazione del programma triennale degli interventi
    1. Il programma triennale degli interventi individua:
      a)  l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo
e finanziario da impiegare nel triennio;
      b)  la  ripartizione  delle  risorse  e  l'impegno  finanziario
stabilito in rapporto ai piani attuativi annuali;
      c)  le  fonti  finanziarie  ed il tasso di co-finanziamento per
ogni intervento a carico dei singoli atenei;
      d)   i   criteri   oggettivi  di  priorita'  e  di  valutazione
utilizzabili   per   la  concessione  dei  finanziamenti  secondo  la
normativa nazionale vigente in materia di valutazione degli atenei.