Art. 5.
 Modalita' di approvazione del programma triennale degli interventi
    1.  L'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica, entro
e  non  oltre il 31 marzo antecedente al primo anno di ogni triennio,
acquisito  il  parere  del  comitato regionale di coordinamento degli
atenei  della  Campania, sottopone alla giunta regionale il programma
triennale  degli  interventi  redatto  dal  comitato  di  indirizzo e
programmazione.  La  giunta  regionale  adotta il programma triennale
degli   interventi   con   proposta  di  deliberazione  al  consiglio
regionale.
    2.  La  competente  commissione  consiliare  conclude l'esame del
programma  entro  e  non  oltre  trenta giorni dalla sua ricezione e,
comunque,  non  oltre il 30 aprile. Decorso tale termine il programma
si  intende  approvato  ed  e'  posto all'ordine del giorno del primo
consiglio  regionale ordinario che delibera sul programma entro e non
oltre il 30 maggio. Decorso tale termine il programma triennale degli
interventi si intende approvato.