Art. 5. Modalita' di approvazione del programma triennale degli interventi 1. L'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica, entro e non oltre il 31 marzo antecedente al primo anno di ogni triennio, acquisito il parere del comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, sottopone alla giunta regionale il programma triennale degli interventi redatto dal comitato di indirizzo e programmazione. La giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi con proposta di deliberazione al consiglio regionale. 2. La competente commissione consiliare conclude l'esame del programma entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione e, comunque, non oltre il 30 aprile. Decorso tale termine il programma si intende approvato ed e' posto all'ordine del giorno del primo consiglio regionale ordinario che delibera sul programma entro e non oltre il 30 maggio. Decorso tale termine il programma triennale degli interventi si intende approvato.