Art. 6. Articolazione e modalita' di approvazione dei piani attuativi annuali 1. I piani attuativi annuali sono predisposti dal comitato di indirizzo e programmazione, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, entro e non oltre il 31 giugno di ogni anno. I piani sono articolati secondo quanto previsto dalle lettere del comma 2 dell'Art. 2, sono realizzati dalle universita' operanti sul territorio regionale e sono disciplinati dal regolamento di attuazione, approvato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge. 2. I piani attuativi annuali contengono gli interventi programmati, ai sensi del comma 2 dell'Art. 2 e raggruppati in tre aree denominate: a) area di sistema per le attivita' previste dalle lettere a) e b), comma 2, Art. 2; b) area dei servizi per le attivita' previste dalle lettere c) e d), comma 2, Art. 2; c) area del patrimonio per le attivita' previste dalla lettera e), comma 2, Art. 2. 3. I piani attuativi annuali: a) definiscono i criteri di priorita' e di valutazione in base alla normativa nazionale di riferimento; b) ripartiscono percentualmente per ogni area i finanziamenti programmati nel triennio; c) disciplinano, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, i criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti. 4. I piani attuativi annuali sono approvati dalla giunta regionale entro e non oltre il 15 luglio dello stesso anno ed avviati dalle universita' operanti sul territorio regionale entro e non oltre il successivo 31 luglio, affinche' siano esecutivi all'inizio dell'anno accademico.