Art. 6.
Articolazione e modalita' di approvazione dei piani attuativi annuali
    1.  I  piani  attuativi  annuali sono predisposti dal comitato di
indirizzo  e  programmazione,  d'intesa  con il comitato regionale di
coordinamento  degli  atenei,  entro e non oltre il 31 giugno di ogni
anno.  I  piani sono articolati secondo quanto previsto dalle lettere
del  comma  2 dell'Art. 2, sono realizzati dalle universita' operanti
sul  territorio  regionale  e  sono  disciplinati  dal regolamento di
attuazione,  approvato  entro  e non oltre i trenta giorni successivi
alla pubblicazione della presente legge.
    2.   I   piani   attuativi   annuali  contengono  gli  interventi
programmati,  ai  sensi  del comma 2 dell'Art. 2 e raggruppati in tre
aree denominate:
      a) area di sistema per le attivita' previste dalle lettere a) e
b), comma 2, Art. 2;
      b)  area dei servizi per le attivita' previste dalle lettere c)
e d), comma 2, Art. 2;
      c)  area del patrimonio per le attivita' previste dalla lettera
e), comma 2, Art. 2.
    3. I piani attuativi annuali:
      a)  definiscono i criteri di priorita' e di valutazione in base
alla normativa nazionale di riferimento;
      b)  ripartiscono  percentualmente per ogni area i finanziamenti
programmati nel triennio;
      c)   disciplinano,   d'intesa  con  il  comitato  regionale  di
coordinamento  degli  atenei,  i criteri e le modalita' di accesso ai
finanziamenti.
    4.   I  piani  attuativi  annuali  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro e non oltre il 15 luglio dello stesso anno ed avviati
dalle universita' operanti sul territorio regionale entro e non oltre
il   successivo   31 luglio,  affinche'  siano  esecutivi  all'inizio
dell'anno accademico.