Art. 7.
         Attuazione del programma triennale degli interventi
    1.    La    giunta    regionale,   su   proposta   dell'assessore
all'universita'  e  alla  ricerca scientifica, delibera le iniziative
previste  dal programma triennale degli interventi ed approva i piani
attuativi annuali.
    2.  I  soggetti  beneficiari  sono  le  universita'  operanti sul
territorio regionale.
    3.  I  risultati  conseguiti dalla programmazione triennale degli
interventi  e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione
mediante  criteri  oggettivi.  Le  procedure operative articolate per
piani e aree sono disciplinate dal regolamento attuativo.