Art. 7. Attuazione del programma triennale degli interventi 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal programma triennale degli interventi ed approva i piani attuativi annuali. 2. I soggetti beneficiari sono le universita' operanti sul territorio regionale. 3. I risultati conseguiti dalla programmazione triennale degli interventi e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione mediante criteri oggettivi. Le procedure operative articolate per piani e aree sono disciplinate dal regolamento attuativo.