Art. 8.
         Revisione del programma triennale degli interventi
    1.  Le  varianti al programma triennale degli interventi, sentito
il  comitato  regionale  di  coordinamento,  seguono  la procedura di
approvazione prevista dall'Art. 5.
    2.  La  legge  di bilancio o le variazioni di bilancio pongono in
atto  le  disposizioni  necessarie per l'adeguamento alle varianti al
programma triennale degli interventi.