Art. 8. Revisione del programma triennale degli interventi 1. Le varianti al programma triennale degli interventi, sentito il comitato regionale di coordinamento, seguono la procedura di approvazione prevista dall'Art. 5. 2. La legge di bilancio o le variazioni di bilancio pongono in atto le disposizioni necessarie per l'adeguamento alle varianti al programma triennale degli interventi.