Art. 9. Avvio della programmazione 1. Il primo programma triennale di interventi in materia di universita' e' redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle modalita' previste dall'Art. 5. 2. L'assessore all'universita' e alla ricerca scientifica entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma triennale degli interventi avvia l'attuazione del primo piano attuativo annuale del triennio, predisposto con le modalita' previste dall'Art. 6.