Art. 9.
                     Avvio della programmazione
    1.  Il  primo  programma  triennale  di  interventi in materia di
universita'  e' redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge nelle modalita' previste dall'Art. 5.
    2.  L'assessore  all'universita' e alla ricerca scientifica entro
trenta  giorni  dalla  data  di  approvazione del programma triennale
degli interventi avvia l'attuazione del primo piano attuativo annuale
del triennio, predisposto con le modalita' previste dall'Art. 6.